Decorrenza del termine a seguito della conclusione del procedimento di mediazione.
Le liti condominiali sono da sempre fonte di arricchimento delle aule di tribunale per questo motivo il legislatore ha deciso d’inserire la materia “condominio” come obbligatoria nel D.Lgs 28/2010, quindi da trattare in sede di mediazione prima di ricorrere alla giustizia ordinaria per dare la possibilità di trovare un accordo in un ambito diverso accompagnati da un terzo imparziale.
Una delle più frequenti motivazione di scontro è la delibera assembleare: dove uno o più condomini, magari assenti, non accettano ciò che sia stato deciso da chi invece era presente e quindi hanno la facoltà ex legge d’impugnare la decisione presa in quella sede, bloccando così la stessa.
Prima di entrare nel merito della questione occorre precisare che la decisione dell’assemblea può essere nulla (per es.: decisioni su materie che non sono di competenza dell’assemblea) o annullabile (per es.: errato calcolo dei quorum costituivi e deliberativi).
Questa distinzione è molto importante ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione in quanto la delibera nulla può essere impugnata in qualsiasi momento, mentre se è annullabile può essere impugnata solo entro 30 giorni che decorrono: dalla data della delibera per coloro che sono stati presenti in assemblea ma si sono astenuti dalla votazione o hanno votato in senso contrario; dalla notifica del verbale di assemblea per coloro che invece sono stati assenti. A questo punto sorgono due interrogativi.
Il primo riguarda il tempo entro il quale va presentata la domanda di mediazione, il secondo concerne l’interruzione o la sospensione del termine di 30 giorni a seguito della presentazione della domanda di mediazione.
- Termine entro il quale va presentata la domanda di mediazione. In merito a tale questione la legge stabilisce che il termine di 30 giorni si intende rispettato se l’interessato abbia avviato il procedimento di mediazione prima della scadenza dello stesso.
- Interruzione o sospensione del termine a seguito della domanda di mediazione. Con riferimento a tale questione la problematica principale è capire il temine entro il quale il condomino possa agire in giudizio a seguito del fallimento della mediazione ed è fondamentale comprendere se con il deposito dell’istanza di mediazione abbia inizio l’interruzione o sospensione dei termini per l’impugnazione in sede giudiziaria.
Tale situazione viene chiarita dalla recente sentenza del Tribunale di Milano n. 13360/2016 la quale stabilisce che il termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge ai fini della tempestività dell’azione ex art.1137 c.c., relativa all’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale, subisce un’interruzione a seguito della proposizione dell’istanza di mediazione e riprende nuovamente a decorrere, ai sensi dell’art.5, comma 6, D.Lgs. n. 28 del 2010, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo di mediazione. Ne consegue che l’atto di citazione avente ad oggetto l’anzidetta impugnativa deve essere portato a notifica entro il termine di trenta giorni che deve decorrere nuovamente per una sola volta dal deposito del verbale conclusivo del procedimento di mediazione.
Di tale avviso è anche la Corte d’Appello di Palermo che con sentenza n. 1245/2017 stabilisce che: in tema di impugnazione di delibera assembleare, il termine decadenziale di trenta giorni interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all’organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore termine di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo di mediazione. “In conclusione, quindi, trattandosi di interruzione del termine di 30 giorni, si hanno da capo tutti i 30 giorni per depositare la domanda presso la sede giudiziaria competente.”
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