L’ art. 315 bis del codice civile contiene i diritti che sono riconosciuti ai figli, indipendentemente dal fatto che siano nati da una coppia sposata oppure non sposata.
L’art. 316 bis del codice civile definisce che i genitori devono adempiere i loro doveri di mantenimento dei figli in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Il lavoro casalingo viene quindi riconosciuto ed è posto sullo stesso piano del lavoro professionale.
Come indicato nell’ art. 147 del codice civile, ogni figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. I figli hanno diritto a crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti (fratelli, nonni, zii).
Nel momento in cui la famiglia si separa, il genitore non collocatario avrà l’obbligo di contribuire al loro mantenimento.
I doveri di mantenimento dei figli sono i medesimi sia per le coppie sposate, sia per le coppie non spostate, ma per le coppie non sposate si ricorre al giudice solo nel momento in cui i genitori non trovano accordo in merito all’ammontare dell’assegno di mantenimento mensile.
L’obbligo di mantenere i figli non esiste solamente finché il figlio è minorenne, ma permane anche dopo il raggiungimento della maggiore età, fin quando non sarà economicamente autosufficiente.
Il predetto assegno non è l’unico strumento volto al mantenimento del figlio. Una forma alternativa di mantenimento può essere la pattuizione tra i genitori in cui uno dei due trasferisce in favore dei figli la proprietà di uno o più immobili; i frutti in tal caso verranno usati per il mantenimento (ad esempio il canone di affitto).
L’ammontare della contribuzione per il mantenimento dei figli viene individuato in due diverse modalità:
– tramite il versamento di un assegno forfettario mensile, che tiene conto delle esigenze necessarie al vitto, alloggio, all’educazione all’istruzione dei figli;
– con un contributo straordinario da versare all’occorrenza, quando si presentano spese impreviste e/o eccezionali (ad esempio le cure mediche).
La possibilità economica è l’elemento che necessariamente deve essere tenuto in considerazione per l’individuazione dell’ammontare della contribuzione.
L’importo dell’assegno non costituisce un rimborso delle spese sostenute dal genitore affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto delle esigenze dei figli e di tutte le circostanze emergenti dal contesto.
Gli elementi da considerare sono inoltre:
- capacità economiche dei genitori;
- il tenore di vita tenuto del figlio nel momento in cui conviveva con entrambi i genitori;
- le attuali esigenze del figlio tra cui l’aspetto scolastico, sportivo, sanitario, sociale;
- tempi di permanenza presso ciascun genitore.
L’assegno a favore dei figli non è in misura fissa, ma è automaticamente adeguato per legge agli indici Istat. La determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento dei figli può essere sempre soggetta a revisione qualora dovessero cambiare le circostanze di fatto sussistenti al momento in cui l’assegno è stato inizialmente quantificato.
La richiesta di revisione dell’importo o di cessazione di versamento dell’assegno di mantenimento deve essere presentata dal genitore interessato presso il Tribunale del luogo di residenza nel momento in cui muta la situazione patrimoniale di uno dei genitori.
Il mantenimento del figlio non si esaurisce però con una somma mensile, in quanto il genitore non convivente deve versare anche una parte delle spese straordinarie, ovvero quelle spese non prevedibili che non rientrano nella normale gestione quotidiana.
La misura di contribuzione è pari al 50% delle predette spese.
Alcuni esempi di spese straordinarie:
– spese per una gita scolastica
– spese mediche per un intervento chirurgico o per una visita specialistica
– spese per per l’acquisto di un mezzo di una bicicletta o altro mezzo di locomozione.
Si ricorda che il benessere dei figli non dipende dall’importo del mantenimento ma dalla presenza e dall’affetto costante di entrambe i genitori!
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