Il tema dell’assegnazione della casa coniugale è particolarmente rilevante sotto diversi punti di vista e varia a seconda che sorga sia in presenza di separazione consensuale o giudiziale.
Nel primo caso, sono i coniugi, di comune accordo, a provvedere all’assegnazione della casa cointestata o di proprietà di uno dei due.
In presenza di una separazione giudiziale, la regola è che l’utilizzo della casa spetti al coniuge al quale vengono assegnati i figli, indipendentemente da chi sia il proprietario.
L’articolo 337-sexies c.c. ,introdotto dalla Legge n. 154/2013, recita come “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.
L’elemento chiave che deve essere necessariamente tenuto in considerazione è il collocamento presso il coniuge dei figli, o il collocatario prevalente. La ratio di questo principio è quella di tutelare l’interesse dei figli a vivere e crescere nell’ambiente in cui sono stati abituati a vivere.
Infatti, un mutamento dell’habitat all’interno del quale il figlio è abituato a vivere, comporterebbe molto probabilmente difficoltà al minore.
Le stesse regole valgono in caso di convivenza di fatto, in presenza di figli minori, dove l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario degli stessi, anche se non è il proprietario o il conduttore.
Appare ora indispensabile chiarire cosa si intenda con il termine “casa coniugale”.
In merito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7865/1994 si è espressa, precisando come non sia solo l’immobile all’interno del quale si svolge la vita familiare, ma anche i mobili, gli arredi, i servizi e le pertinenze della stessa.
Non fanno parte della casa familiare invece i beni strettamente personali dei coniugi.
Il comma 1 dell’art 337 sexies c.c. precisa come “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario non abiti a cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
Se la coppia ha figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti o portatori di handicap, il giudice assegna la casa al coniuge con il quale gli stessi vanno a vivere, anche se l’immobile è di proprietà dell’altro.
In ogni caso il collocamento cesserà nel momento in cui i figli otterranno la piena indipendenza.
L’assegnazione della casa familiare, ai fini dell’opposizione a terzi del diritto dell’assegnatario, è soggetta a trascrizione ex art. 2643 c.c.
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