Lo Studio Legale, grazie alla collaborazione con altri Colleghi, garantisce l’assistenza con il gratuito patrocinio.
Chi desidera approfondire l’argomento può trovare qui di seguito tutte le informazioni necessarie:
Che cosa è il gratuito patrocinio:
Il gratuito patrocinio, è un istituto che garantisce ai non abbienti di potersi avvalere dell’assistenza tecnica di un avvocato senza corrispondere il relativo onorario, che viene posto a carico dello Stato, sia per promuovere una causa, sia per resistere in giudizio.
Tale istituto trae la sua ragion d’essere e la sua stessa essenza da valori e principi consacrati nella nostra Carta Costituzionale, come l’art. 3, che sancisce il diritto di tutti i cittadini alla pari dignità sociale e assegna allo Stato il preciso compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, e l’art. 24, che afferma che la difesa è un diritto inviolabile, e pertanto devono essere assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
Ambito di applicabilità:
Il gratuito patrocinio:
- è assicurato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria, sia nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando, come detto, le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
– è valido per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
– è ammesso, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
– Nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione possono beneficiare del gratuito patrocinio i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e l’apolide, nonché enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
Nel processo penale il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all’apolide residente nello Stato Italiano.
Condizioni per l’ammissione al patrocinio:
Dal momento che l’istituto del gratuito patrocinio opera in favore di coloro che versano in difficoltà economiche, per poter accedere a tale beneficio gli aventi diritto devono dimostrare di essere in possesso di determinati requisiti individuati dalla legge di riferimento, il D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, non superiore ad Euro 11.746,68, risultante dall’ultima dichiarazione (importo aggiornato fino al mese di febbraio 2021.
Ai fini della determinazione del limite di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Qualora il richiedente conviva con il coniuge (o compagno) e/o altri familiari, nella determinazione del limite di reddito come sopra indicato si considerano anche i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo familiare, compreso l’istante.
Solo nel caso in cui oggetto di causa siano i diritti della personalità o interessi dell’istante in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi, si tiene conto esclusivamente del suo reddito personale (ad es: i giudizi di separazione o divorzio).
I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ ISTAT, dell’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Infine, occorre un ulteriore precisazione. Infatti, per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale si applica lo stesso limite di reddito di € 11.528,41, ma con un correttivo: infatti l’art. 92 stabilisce che se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Come
si ottiene il gratuito patrocinio in sede civile:
L’istanza
è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La
sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità
previste dal d.p.r. 28.12.2000 n.445 art.38 (istanza sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia di un documento
di identità del sottoscrittore). L’istanza di ammissione al
patrocinio è presentata esclusivamente dall’interessato o dal
difensore oppure inviata con raccomandata al Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al
quale pende il processo, o, se non è pendente, quello del luogo in
cui ha sede il magistrato competente nel merito. Il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza,
nei 10 giorni successivi a quello in cui è pervenuta o è stata
presentata, ammette l’interessato al gratuito patrocinio. Copia del
provvedimento è trasmesso all’interessato.
Come si ottiene il gratuito patrocinio in sede penale:
L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità previste dal d.p.r. 28.12.2000 n.445 art.38 (istanza sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore). L’istanza di ammissione al patrocinio è presentata all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo; l’istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza o immediatamente, se l’istanza è depositata in udienza, il magistrato, verificato se sussistono tutti i presupposti, ammette il richiedente al gratuito patrocinio.