In materia di separazione e divorzio uno dei principi che assume maggior rilievo è il rispetto della bigenitorialità , attraverso la quale la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, al fine dell’educazione e della crescita personale del fanciullo.
In seguito alla riforma del diritto di famiglia nel 2006, nel periodo successivo alla rottura del rapporto coniugale, si procede all’affidamento congiunto del minore. In questo contesto i genitori sono tenuti a mantenere un rapporto equilibrato e costante al fine di garantire il benessere del figlio.
Il genitore non collocatario vede riconoscersi un diritto specifico: il diritto di visita (o TURNI DI CURE) finalizzato a continuare a mantenere dei rapporti significativi con i figli.
La legge tace in merito ad una scansione dettagliata dei giorni nei quali il genitore non collocatario può esercitare il diritto di visita. Il legislatore ha però determinato delle linee guida utili alla individuazione di questi momenti. Se i genitori si separano consensualmente allora sono essi stessi a stabilire quando e con quali modalità devono avvenire gli incontri tra il figlio e il genitore non collocatario. In caso di separazione giudiziale, è il giudice che decide il calendario e la periodicità degli incontri. La prassi è pertanto quella di garantire la presenza del minore presso il genitore non convivente magari un solo giorno durante la settimana e privilegiare il prolungamento nei fine settimana o nei periodi di vacanza da scuola.
Si parla di “diritto di visita”, ma in realtà gli incontri, salvo diverso accordo o differente decisione del giudice, non devono tenersi all’interno della casa ove vive la madre (anche per garantire a quest’ultima la privacy e l’inviolabilità del proprio domicilio). I genitori non collocatario quindi devono avere la possibilità di portare con sé i figli a casa propria o al parco o a casa dei nonni.
Se il figlio è neonato o comunque molto piccolo, il diritto di visita del genitore non collocatario deve essere bilanciato con le esigenze del bambino, in modo tale che, sin dalla tenera età i genitori iniziano ad instaurare una relazione stabile con il figlio, prendendosi cura anche delle sue esigenze primarie.
La disciplina generale prevede:
- la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il figlio a week end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera secondo gli accordi fra i coniugi;
- due giorni infrasettimanali a scelta, da concordare entro il martedì per la settimana successiva, dall’uscita dalla scuola;
- Le festività verranno trascorse dai figli alternativamente con l’uno o l’altro genitore previo accordo degli stessi tenendo conto delle seguenti modalità: per le vacanze natalizie in periodi alternati di una settimana ciascuno, cosi come per le vacanze pasquali e altre festività, sempre con regime alternato; per quanto attiene alle vacanze estive (nel periodo compreso tra la fine ed il successivo inizio dell’anno scolastico), almeno quindici giorni, anche non consecutivi, in un periodo da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno.
Il tutto salvo migliori accordi fra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi.
Si precisa inoltre che se tra il figlio e il genitore non convivente si hanno rapporti conflittuali, questi non sono sufficienti a legittimare l’altro genitore a negare l’esercizio del diritto di visita.
Si ricorda che i figli sono fuori dal conflitto della coppia ed hanno il diritto di viversi i propri genitori!
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