La donazione ai sensi dell’art. 769 c.c. è un negozio giuridico che si perfeziona con la manifestazione della volontà di due parti: donante e donatario.
Il contratto sorge allo scopo di arricchire un altro soggetto: quindi elementi della donazione sono la liberalità e l’arricchimento.
Nel primo il soggetto donante sceglie autonomamente di procedere a donare i propri beni, senza alcuna costrizione e senza ricevere alcun che. Nel secondo invece il donatario accetta l’arricchimento, ovvero di incrementare il proprio patrimonio grazie ai beni che riceverà in donazione dal donante. Questo si può realizzare disponendo a suo favore un diritto oppure obbligandosi a una prestazione di dare (cosiddetta donazione obbligatoria).
La donazione è un atto personale del donante: perciò, la scelta del donatario o dell’oggetto della donazione deve essere frutto dell’esclusiva volontà del donante, quindi non è una decisione che può essere rimessa al rappresentante. Perciò, è nullo il mandato a donare.
L’errore rende annullabile la donazione se il motivo risulta dall’atto ed è stato il solo che ha indotto a compiere la liberalità.
Fondamentale è la “capacità a donare” che deve essere presente nel soggetto donante. I soggetti privi di tale capacità sono: i minori, gli interdetti, gli inabilitati, gli incapaci naturali.
Se disposto nell’atto costitutivo o nello statuto, anche le persone giuridiche possono donare.
Oggetto della donazione possono essere esclusivamente beni del patrimonio presente del donante e non beni futuri, come indicato all’art. 771 c.c.. Se quest’ultimo caso si verificasse la donazione sarebbe nulla, mentre nel caso in cui nel contratto fossero menzionati beni presenti e futuri, la nullità opererebbe solo rispetto a questi ultimi.
La donazione può riferirsi a beni di diversa natura e valore e può essere soggetta a condizione (sospensiva o risolutiva). Nel caso in cui i beni fossero di particolare apprezzamento economico, come ad esempio gli immobili, la legge espressamente prevede all’art. 782 c.c. la forma scritta mediante atto pubblico pena la nullità e la necessaria presenza di due testimoni.
Nel caso di beni mobili, l’atto deve contenere nel dettaglio il valore di ciascuno. Il valore dei beni mobili può risultare anche da nota a parte, sottoscritta dalle parti e dal notaio.
La legge notarile impone la presenza di due testimoni; se l’accettazione della donazione non avviene contestualmente alla formulazione dell’offerta, deve pervenire al donante nelle forme della notificazione previste dal Codice di procedura civile. La donazione si perfeziona con l’accettazione.
Per i beni di modico valore non è richiesta la forma di atto pubblico e si perfeziona la donazione con la effettiva tradizione del bene.
La donazione può essere revocata su iniziativa unilaterale del donante per ingratitudine del donatario e nel caso di sopravvenienza di figli.
Dott.ssa Ilaria Francesca Bergna
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