I genitori hanno l’ obbligo costituzionale di provvedere al mantenimento dei figli, ma quando questi raggiungono la maggiore età il tema diviene ancor più delicato e discusso.
L’articolo 30 comma 1 della Costituzione recita : “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”.
L’ordinamento giuridico italiano prevede che l’obbligo al mantenimento dei figli perduri anche oltre il raggiungimento della maggiore età quando questi non siano in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita e non siano quindi indipendenti dal punto di vista economicamente.
A tal proposito si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione con ordinanza n. 17183/2020, precisando i limiti entro cui il figlio maggiorenne “convivente” può ottenere il mantenimento dai propri genitori.
La Corte di Cassazione, con la predetta ordinanza , ha sostenuto come “Il figlio ha diritto all’assegno solo se, a fine percorso scolastico, provi di essersi attivato per raggiungere l’indipendenza impegnandosi nella ricerca di occupazioni offerte dal mercato del lavoro anche ridimensionando aspirazioni”, facendo quindi ricadere l’onere della prova sul figlio.
Inoltre, ha rilevato la “stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all’istruzione ed all’educazione e diritto al mantenimento: sussiste il diritto del figlio all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo”.
Appare peròindispensabile sottolineare come il diritto al mantenimento sia strettamente connesso all’art. 315 bis c.c., che prevede il rispetto nei confronti dei genitori.
Al termine del percorso di studi (scuola secondaria di secondo grado / percorso universitario / formazione post-laurea) il figlio deve essere in grado di provvedere alla ricerca di un lavoro, al fine di rendersi autonomo a livello economico.
Deve esserci quindi un impegno proficuo e attivo volto alla ricerca di una occupazione, in relazione alle offerte di lavoro nel mercato e alle difficoltà economiche che lo stesso presenta.
Il figlio maggiorenne diviene economicamente autosufficiente e quindi, di fatto, perde il diritto al mantenimento, quando comincia a percepire un reddito (anche con lavoro part- time) a prescindere dalle sue ambizioni, che potrebbero vedersi ridimensionate nel momento in cui il lavoro per il quale si è tanto faticato stentasse ad arrivare.
Si rileva inoltre come sia individuata intorno ai 30 anni l’età (a seconda del percorso di studi) in cui figlio sia in grado di rendersi autonomo economicamente.
Il giudice, pertanto, nel disporre l’assegno di mantenimento, deve valutare la diligenza del figlio nella ricerca di un’occupazione. In ogni caso l’obbligo al mantenimento cessa nel momento in cui il maggiorenne non ha saputo o voluto raggiungere l’autonomia economica dai genitori.
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