La convivenza e la sussistenza di vincoli parentali e affettivi rappresenta un requisito fondamentale affinchè lo straniero possa ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari.
Cosa accade nel caso in cui venga meno il requisito della parentalità e della convivenza?
Secondo l’ordinamento giuridico il venir meno della convivenza non comporta la decadenza automatica del permesso di soggiorno in quanto quest’ultimo potrebbe essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo e per studio. Infatti l’art. 30 del Testo Unico dell’Immigrazione prevede espressamente che: “In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro”.
Inoltre, si precisa che, al fine di ottenere la conversione del permesso di soggiorno, sarà necessaria , oltre alla presenza di uno dei predetti presupposti, la sussistenza di ulteriori requisiti per ottenere la conversione del permesso di soggiorno del paese ospitante (es. valutazione dei precedenti penali).
Come avviene la richiesta di conversione del permesso di soggiorno?
Attraverso la presentazione di un kit postale con l’allegazione di tutta la documentazione necessaria per la conversione del titolo di soggiorno (es. da motivi familiari a quello per lavoro subordinato e/o per attesa di occupazione).
SEPARAZIONE E DIVORZIO
In merito alla materia trattata occorre evidenziare che se il matrimonio è stato celebrato in Italia bisognerà procedere con la procedura di separazione e/o divorzio secondo la legge italiana, invece qualora il matrimonio è stato celebrato all’estero sarà necessario verificare le leggi dei paesi di entrambe i coniugi ed i criteri di prevalenza sulla determinazione del Tribunale competente e della legge applicabile al caso concreto anche secondo le regole del diritto internazionale privato.
SEPARAZIONE DI FATTO
In Italia oltre alla separazione personale dei coniugi ed il divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) esiste la separazione di fatto della coppia.
La separazione personale dei coniugi ed il divorzio comportano la regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento dei figli minori secondo le regole disciplinate non solo dalla legge ma dalla concreta situazione sociale, economica e personale dei genitori.
Le regole relative all’affido ed al mantenimento dei figli minori vengono applicate anche nel caso di una coppia di fatto con figli attraverso la procedura giurisdizionale della “Regolarizzazione dell’affido e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”.
REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO PER MATRIMONIO
Infine si evidenzia che qualora venisse accertato che il matrimonio ha avuto luogo esclusivamente per consentire l’ingresso ed il soggiorno di uno straniero in Italia l’istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è rigettata ed il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare è revocato.
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