La separazione personale dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.
La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge, ma incide invece su alcuni effetti propri del matrimonio quali la comunione legale dei beni, la cessazione dell’obbligo di fedeltà e di coabitazione. Può essere consensuale o giudiziale.
La separazione consensuale è un istituto giuridico attraverso il quale i coniugi possono procedere a richiedere la separazione di comune accordo, con un iter più rapido rispetto alla separazione giudiziale, che rappresenta invece un’alternativa.
La separazione giudiziale è un istituto giuridico e l’azione viene promossa da uno dei coniugi dinnanzi al giudice, al fine di ottenere un provvedimento di separazione, con o senza addebito.
Si avrà separazione senza addebito nel caso in cui nessuno dei coniugi proceda a richiedere la pronuncia giudiziale di addebito oppure nel caso in cui questa venga respinta.
In particolare la separazione con addebito può essere richiesta da uno o l’altro coniuge con apposita domanda indipendente e consiste nell’affermare che la cessazione della convivenza coniugale è stata causata da uno dei coniugi, attraverso un comportamento irrispettoso e violativo dei doveri di cui all’art.143 c.c.
L’articolo 143 c.c prevede quali sono i diritti e doveri reciproci dei coniugi e recita: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
Tale attribuzione di responsabilità deve essere contenuta nella sentenza che pronuncia la separazione giudiziale.
Rileva però un aspetto, ovvero che il dato oggettivo dell’intollerabilità della prosecuzione del rapporto costituisce condicio sine qua non per la pronuncia della separazione giudiziale. Nel momento in cui si accerta la violazione dei doveri coniugali di cui sopra, il giudice potrà esprimersi favorevolmente alla pronuncia di separazione con addebito. La violazione deve essere antecedente alla proposizione della domanda di separazione e non può essere stabilita di comune accordo dai coniugi, ma deve essere dichiarata dal giudice. La ragione più frequente alla base della richiesta di separazione con addebito è l’infedeltà coniugale. Quando si tratta di provare l’infedeltà coniugale entrano in gioco una serie di elementi probatori che singolarmente non avrebbero alcun valore, ma se considerati nell’ insieme possono condurre il giudice a considerare il fatto come provato.
Viene ritenuto motivo di addebito della separazione anche l’allontanamento del marito dalla casa familiare dettato non da esigenze lavorative, ma dall’intento di abbandonare la famiglia (Tribunale di Bari n. 1039 del 07.10.2008)
Le conseguenze, nel caso di separazione con addebito, sono di natura patrimoniale.
I nodi principali sono:
- la condanna alle spese legali del giudizio,
- la perdita del diritto all’assegno di mantenimento
- la perdita dei diritti successori verso il coniuge al quale non sia addebitata la separazione.
Dott.ssa Ilaria Francesca Bergna
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